Glossario

Amministrazione di sostegno

È l'istituto giuridico con cui il Giudice nomina - per una persona che per problemi fisici o psichici si trova nell'impossibilità totale o parziale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi – una persona che la assiste nel compimento di determinati atti e attività indicate dal Giudice stesso.

 

Appello

L'appello costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, sia per vizi di legittimità (aspetti formali) che di merito della sentenza, esperibile, laddove sia previsto, nei confronti delle decisioni di primo grado. Con tale mezzo di gravame si richiede la riforma totale o parziale della sentenza impugnata.


Archiviazione

Se all'esito delle indagini il P.M. ritiene l'infondatezza della notizia di reato e cioè degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, chiede al GIP l'archiviazione. Allo stesso modo si comporterà se sono ignoti gli autori del reato, oppure se il reato è estinto, se il fatto non costituisce reato, insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e se mancano le condizioni di procedibilità. A questo punto, se il giudice ritiene che tale richiesta sia meritevole di accoglimento, adotta il relativo decreto e restituisce gli atti al P.M..


Arresto

È l'atto con cui la Polizia giudiziaria (P.G.) priva della libertà personale una persona colta nella flagranza di un grave reato e di cui deve immediatamente informare il P.M. mettendo la persona arrestata a sua disposizione. Esistono diversi tipi di arresto: in flagranza, obbligatorio, facoltativo e in flagranza da parte dei privati.


Azione penale

Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e dunque quando egli abbia raccolto sufficienti prove per sostenere la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in fase di giudizio. Con tale atto viene formulata l'imputazione e viene chiesto per l'appunto processo penale penale. L'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ed è prerogativa del P.M..


Casellario

Il casellario giudiziale, o casellario giudiziario, è uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale. Lo scopo consiste nel raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa relativa a tutte le persone residenti nel Circondario di competenza della Procura della Repubblica, in modo tale che sia sempre possibile conoscere l'elenco dei precedenti penali e civili di ogni cittadino. L'ufficio rilascia, a richiesta, i certificati del Casellario (generale, penale, civile), che attestano l'esistenza o meno di condanne passate in giudicato ed i certificati dei Carichi Pendenti, che attestano l'esistenza di procedimenti penali in corso.


Civilmente obbligato alla pena pecuniaria

Si tratta di una parte eventuale del processo penale e che, in quanto investita di particolari poteri di direzione o vigilanza nei confronti dell'imputato, è tenuta dalla legge a rispondere civilmente per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'imputato, se questi è insolvibile. Può trattarsi di una persona fisica o giuridica.


Convalida di arresto o fermo

È l'atto con cui il Giudice per le indagini preliminari verifica se l'arresto o il fermo di una persona siano avvenuti nel rispetto della legge e dei diritti della persona arrestata o fermata. Verificata la legittimità dell'arresto o del fermo, il G.I.P. deve convalidare con ordinanza l'arresto o il fermo entro 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione. Tale provvedimento è impugnabile con il ricorso per cassazione.


Corte d'Assise

Organo collegiale competente per reati particolarmente gravi composto da di otto magistrati: un consigliere di Corte d'Appello, come Presidente, un giudice del Tribunale e sei giudici popolari. Avverso le sentenze emanate dalla Corte d'Assise decide la Corte d'Assise d'Appello.


Corte di Cassazione

Rappresenta l'organo giurisdizionale supremo, volto ad assicurare la corretta applicazione della legge. Regolatore del diritto ed al quale è demandata una valutazione di carattere strettamente giuridico. Ha sede a Roma ed ha giurisdizione estesa a tutto il territorio dello stato.


Fermo di indiziati di delitto

E' un atto spettante al P.M. ma anche alla polizia giudiziaria, qualora il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o quando le abbia assunte ma l'indiziato si individua solo in un momento successivo ovvero quando sopravvengono specifici elementi (possesso di documenti falsi) che rendano fondato il pericolo che stia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere anche l'intervento del P.M..

Gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono fermare le persone nei cui confronti esistono gravi indizi di colpevolezza circa la commissione di delitti gravi; e quando sussistono specifici elementi che rendono fondato il pericolo di fuga.

 

Giudice

Il giudice è l'organo che, in composizione monocratica o collegiale, decide un processo o una fase del processo dopo aver ascoltato in contraddittorio le ragioni dell'accusa e della difesa.

 

Imputato

L'imputato è la persona fisica nei confronti del quale il P.M., a conclusione delle indagini preliminari, esercita (promuove o prosegue) l'azione penale.

 

Imputazione

Costituisce l'atto di accusa formulato dal P.M. nei confronti dell'imputato, il quale descrive il fatto che questi è accusato di avere commesso e da cui egli si deve difendere.

 

Indagato (Persona sottoposta alle indagini)

Nel corso delle indagini preliminari egli rappresenta il soggetto nei cui confronti sono svolte le indagini preliminari, al fine di verificare se egli abbia effettivamente commesso il fatto-reato.

 

Indagini preliminari

Costituisce una fase del procedimento penale antecedente all'eventuale processo.

Nelle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dunque raccolgono tutti gli elementi necessari per stabilire se un fatto costituisce reato e se la persona sottoposta alle indagini lo ha effettivamente commesso.

 

Inabilitazione

L'inabilitazione è un istituto di diritto civile che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. Al soggetto è permesso di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.

 

Interdizione

È il provvedimento con il quale viene tolta la capacità di agire ad una persona, che per infermità mentale o fisica, non è più in grado di gestire i propri affari. Il provvedimento vede la nomina di un tutore che gestisce tutti gli affari (sia quelli ordinari che quelli straordinari) dell'interdetto.

 

Istanza

È l'atto con cui l'indagato o l'imputato si rivolgono al P.M. o al Giudice per ottenere una decisione interlocutoria (la liberazione, il dissequestro, ecc.).

 

Magistrato

E' colui che riveste la funzione giurisdizionale. Ricopre la carica di magistrato sia il giudice che il P.M.: il primo esercitando la funzione giudicante decide le controversie, mentre il secondo svolge e dirige le indagini e dunque viene ad esercitare la funzione requirente.

 

Notizia di reato

Costituisce il presupposto dal quale prende avvio l'iter investigativo che concreta il procedimento per le indagini preliminari. Più in specifico è l'informazione percepita dal P.M. o dagli organi della P.G. relativa ad un fatto che, presentandone l'apparenza, giustifichi un sospetto di reato.

 

Persona offesa dal reato (parte offesa)

E' la c.d. “vittima del reato”, cioè qualsiasi soggetto che risulta titolare di un interesse protetto dalla norma penale e aggredito da un comportamento criminoso riportandone un danno.

 

Procedimento

Costituisce la fase del processo che ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato e si conclude con richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

Questo termine può anche indicare altresì l'insieme delle attività e degli atti cronologicamente ordinati in funzione di una decisione finale.

 

Processo penale

E' una fase del processo che inizia a partire dalla chiusura delle indagini preliminari e con la formulazione dell'imputazione, ossia con l'esercizio dell'azione penale.

 

Pubblico ministero

Il P.M. è un organo dello Stato istituito presso ciascun ufficio giudiziario con il compito essenziale di promuovere l'azione penale nei casi di legge (e di sostenere la pubblica accusa) e di curare l'osservanza e l'esatta applicazione della legge.

 

Richiesta di rinvio a giudizio

È l'atto con cui il P.M. conclude l'indagine preliminare e porta la persona accusata di un reato (fin qui indagato d'ora in poi imputato) davanti al Giudice per il processo.

La richiesta di rinvio a giudizio è formulata con la domanda di fissazione dell'udienza preliminare  e consiste propriamente in un atto con la quale si realizza, a conclusione dell'indagine preliminare, l'esercizio dell'azione penale.

Questo significa che si esce dalla fase procedimentale e si entra in quella del processo vero proprio.

Con la richiesta di rinvio a giudizio viene formulata l'imputazione, l'indagato assume la qualità di imputato, è possibile la costituzione di parte civile e l'accesso di altri parti private eventuali (responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria).


Sentenza

Essa costituisce la decisione del giudice che esaurisce il rapporto processuale, ovvero un grado o una fase di esso. Questa può essere di condanna qualora il giudice riconosca la colpevolezza dell'imputato,o di assoluzione qualora ne riconosca l'innocenza.

 

Udienza

È sia il luogo in cui si svolge, sia la fase del processo in cui si amministra la Giustizia davanti al Giudice e nel contraddittorio tra accusa e difesa. L'udienza penale normalmente è pubblica (se il pubblico è ammesso) oppure, eccezionalmente è a porte chiuse (se il pubblico non è ammesso).

 

Volontaria giurisdizione

È l'espressione che raccoglie quei procedimenti in cui il Giudice non è chiamato a decidere con sentenza una lite tra due o più parti, ma in cui egli prende una decisione su richiesta e nell'interesse di una persona, dopo aver chiesto il parere al Pubblico Ministero.

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