Servizi


Certificati del casellario giudiziale
INFORMAZIONI GENERALI

Il casellario giudiziale consente la conoscenza delle condanne penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti a carico di una determinata persona. Sono iscritti per estratto i provvedimenti previsti all’art. 3 del D.P.R. 313/2002. L’utente privato può richiedere il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 24 DPR 313/02, che dopo la riforma del 25.10.2019 ha inglobato sia il certificato penale che quello civile. Il certificato del casellario [ causa Covid - 19] dovressere prenotato on line.

Chi può richiederlo

Legittimati ad ottenere i certificati del casellario giudiziale sono:

La persona interessata,  in alternativa alla prenotazione on line può inviare la richiesta a mezzo del servizio postale  all'indirizzo: "Procura della Repubblica - Ufficio locale del Casellario Giudiziale – via Garibaldi 6 - 40124 Bologna.

Gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del Pubblico Ministero, per ragioni di giustizia penale.

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori dei pubblici uffici quando il certificato è necessario per l’espletamento della loro funzione.

Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 25 bis, Testo Unico del Casellario.

Quando la richiesta è fatta dal diretto interessato:

  • il richiedente deve esibire un documento di identificazione (carta d'identità, passaporto, carta di soggiorno), ovvero deve allegarne una copia all'istanza, allo scopo di impedire che le richieste siano presentate da persone non legittimate;
  • se si utilizza il servizio postale dovrà essere allegata una busta affrancata ed indirizzata al legittimato, più bolli e diritti;
  • non verranno prese in considerazione le richieste incomplete e prive degli allegati e dei contrassegni necessari; il certificato non verrà trasmesso a mezzo posta se il nominativo del destinatario è diverso da quello del certificato;
  • se si vuole richiedere o ritirare il certificato tramite delegato, il richiedente deve compilare apposita delega; il delegato deve sottoscrivere la domanda indicando il proprio domicilio e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.
  • Quando la richiesta è fatta dal datore di Lavoro ai sensi dell’art. 25 bis Testo Unico del Casellario, la richiesta dev’essere accompagnata da copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa e da copia del documento del dipendente.
Dove

I certificati del Casellario Giudiziale possono essere richiesti a qualunque Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

Gli utenti posso depositare solo allo sportello, o mezzo posta ordinaria, richieste del Casellario inerenti sanzioni amministrative dipendenti da reato e carichi pendenti relativi a illeciti amministrativi dipendenti da reato in quanto questi non possono essere prenotati online.

Le Agenzie che dovessero richiedere più di 5 certificati, possono depositare la relativa richiesta cartacea presso lo sportello del Casellario Giudiziario, al fine di evitare assembramenti.

A Bologna l’Ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso la Procura della Repubblica.

Piano: Terra
Stanza: 057
Telefono: 051 201897
PEC: casellario.procura.bologna@giustiziacert.it  [solo per l'inoltro di richieste da parte delle Pubbliche amministrazioni o Uffici giudiziari]
Responsabile: dott.ssa Paola Melone
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 [giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00];

I certificati del casellario giudiziale e le visure del casellario giudiziale possono essere prenotati online. I certificati prenotati online si ritirano allo sportello dell'ufficio locale del casellario, consegnando il modulo di richiesta prodotto dal sistema o, in alternativa, il numero di prenotazione assegnato dal servizio online, collegandosi al link: https://certificaticasellario.giustizia.it 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tutti i certificati del casellario si richiedono:

  • per il certificato generale:
    - 1 marca da bollo da 16,00 euro (ogni due pagine compresa la prima);
    - 1 marca per diritti da 7,84 euro (urgenza);
    - 1 marca per diritti da 3,92 euro (senza urgenza);

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto dei certificati sopra citati possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale. Si invita a consultare la scheda relativa all’autocertificazione per verificare se sussistono le condizioni per ricorrere all'autocertificazione.

  • Per i minorenni, la domanda dev’essere presentata dal genitore esercente la patria potestà.
  • Per gli interdetti, la domanda dev’essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
  • La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato;
  • Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea è necessaria l’esibizione del passaporto o del permesso di soggiorno valido, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo. L’Ufficio è dispensato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi ( art 73 D.P.R. 445/2000).
Validità

Tutti i certificati del casellario hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. Si precisa che a seguito del l’emergenza epidemiologica COVID-19 si è disposta la riformulazione dell’art. 103 co. 2 del decreto legge n. 18/2020 e precisamente: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” […] anche i certificati richiesti dall’interessato ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 313/2002 aventi scadenza successiva tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 verranno prorogati nel limite temporale di 90 giorni.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 i certificati sono necessari solo nei rapporti tra privati (art. 15 della legge 183/2011). Nei rapporti con la pubblica amministrazione - ad esempio comuni, regioni, ministeri, scuole, agenzie delle entrate - e con i gestori di pubblici servizi - come le società che gestiscono i rifiuti, i trasporti o i servizi idrici - è obbligatorio presentare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000).

Termini per il rilascio

Il termine per il rilascio dei certificati è di 7 giorni lavorativi [senza urgenza]; se richiesti con urgenza, dopo tre giorni lavorativi.

Per i certificati richiesti con urgenza è prevista la maggiorazione dei costi dei diritti come dettagliatamente sopra evidenziato.