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Spese di giustizia
INFORMAZIONI GENERALI

Le spese di giustizia, definite nel Testo unico adottato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, riguardano le intercettazioni ambientali e telefoniche, le consulenze, le perizie, le custodie dei beni sequestrati, i compensi agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, le testimonianze, le indennità ai giudici popolari che siedono in Corte d’assise.

Tipologia di spese

Art. 5 (modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 32/2004)

  1. Spese ripetibili:
    a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
    b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
    c) le spese e le indennità per i testimoni;
    d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato, ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’art. 143 CPP;
    e) le indennità di custodia;
    f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
    g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
    h) le spese straordinarie;
    i) le spese di mantenimento dei detenuti;
    j) le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del D. Lgs. n. 259/2003 e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime.
  2. Spese non ripetibili:
    a) indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
    b) spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte d’assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione;
    c) spese per le rogatorie all’estero e per le estradizioni da e per l’estero, fermo quanto disposto
Chi se ne occupa

Le spese di cui ai punti d), e), h), di competenza della Procura della Repubblica, sono liquidate presentando apposita istanza di liquidazione che va depositata presso la Segreteria del PM titolare del procedimento cui si riferiscono.

L’interessato può anche presentare l’istanza online accedendo al sito del Ministero della Giustizia, previa registrazione, al seguente link: https://lsg.giustizia.it/

All’esito della procedura curata dall’Ufficio Spese di Giustizia e dall’Ufficio del Funzionario Delegato (ai soli fini del pagamento) l’interessato riceverà un’email di notifica con l’ordinativo di pagamento emesso a suo favore.

Per le spese di cui al punto J) le società che offrono servizi e attività richieste dal PM sono liquidate sulla base di listini ministeriali o in base ad accordi contrattuali. In tali casi l’Ufficio Intercettazioni si occupa della relativa liquidazione delle spese.