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Legalizzazioni ed Apostille
INFORMAZIONI GENERALI

Legalizzazione

In genere, con il termine legalizzazione si fa riferimento al procedimento tramite il quale si autentica la firma apposta da un pubblico ufficiale su un documento o un atto, dando valore legale al documento in questione.

Secondo la Legge italiana, la legalizzazione della firma di un documento risulta necessaria in due casi:

1) legalizzazione documenti per l’estero: serve laddove le firme apposte su un qualsiasi atto o documento formato in Italia debbano avere valore legale, anche all’estero, dinnanzi a un’autorità estera (Art. 33, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n°445: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o altri organi e autorità delegati dallo stesso.”

2) legalizzazione di documenti stranieri in Italia: occorre laddove sia necessario legalizzare, entro i confini dello Stato italiano, un documento formato all’estero (Art. 33, comma 2 del D.P.R. 28/12/2000 n°445: “Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si veda l’articolo 31.”

La legalizzazione viene effettuata dalla Prefettura territorialmente competente e dalla Procura della Repubblica per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto.

Apostille.

Per postilla o apostille si intende l’annotazione che si pone su di un documento originale da legalizzare in vece dell’ordinario procedimento di legalizzazione quando i documenti formati nello Stato devono essere prodotti sul territorio di uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 (abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri) o ad essa hanno aderito in seguito.

Il testo in lingua italiana della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è reperibile in Internet all'indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=LEG797391
Di seguito il collegamento al sito dell'Aja contente l'elenco dei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961 per i quali è, quindi, prevista la procedura della apostille.

http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41
Analogamente di seguito il link alla Convenzione di Londra del 1968 che anch'essa esenta da legalizzazione i paesi firmatari

http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.172.030.3.it.pdf 

Poiché però esistono molti accordi anche bilaterali e settoriali la ricerca completa può essere effettuata sul sito del Ministero Affari Esteri nell'area Archivio Trattati all'indirizzo http://itra.esteri.it/itrapgm/ 

Chi può richiederlo

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all’estero. L’interessato, o altra persona incaricata, può depositare l’atto originale da legalizzare direttamente presso la Segreteria Civile della Procura della Repubblica di Bologna, comunicando al responsabile dell’ufficio lo stato estero di destinazione.

Dove

Ufficio Segreteria Civile

Piano: Terra
Stanza: 036
Telefono: 051 201333
Fax: 
Email: civile.procura.bologna@giustizia.it
Responsabile: funzionario Maria Patera
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 

I documenti originali da legalizzare possono essere inviati anche per posta, allegando una busta già affrancata, con posta prioritaria, e compilata per la restituzione, al seguente indirizzo: Ufficio Segreteria Civile – Procura della repubblica di Bologna, via Garibaldi 6 – 40124 Bologna.

Termini per il rilascio

Due giorni lavorativi dalla consegna dell’atto allo sportello