La Procura della Repubblica svolge le attività disciplinate negli artt. 69 e 73 del Titolo III, Capo I del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Tale legge attribuisce ai Pubblico Ministero i seguenti compiti:
- Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia.
- Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi d’urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari.
- Repressione dei reati e applicazione delle misure di sicurezza.
- Esecuzione dei giudicati in materia penale ed ogni altro provvedimento del giudice nei casi previsti dalla legge.
Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia.
Il Pubblico Ministero assicura all’interno dell’ordinamento statale, il rispetto della legalità, pertanto vigila sulla corretta applicazione della legge, sia in ambito civile che in ambito penale.
Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.). Il PM può, qualora lo ritenga necessario, promuovere giudizi di interdizione, amministrazione di sostegno ed inabilitazione, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi.
Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/14 convertito con Legge n. 162/14, il PM vigila sulle procedura di Negoziazione Assistita (accordi di separazione consensuale tra i coniugi).
Il Pubblico Ministero esercita, altresì, la vigilanza sul servizio di stato civile.
Repressione dei reati
Il Pubblico Ministero si occupa in modo particolare ed invia principale, della repressione dei reati. Egli riceve o acquisisce d’iniziativa (art. 330 c.p.p.) le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della Procura che è stato commesso un fatto reato punibile, in quanto tale, dalla legge. A seguito della ricezione della notizia di reato, il PM svolge, personalmente e/o mediante delega alla polizia giudiziaria in servizio presso la Procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti volti all’accertamento della verità.
Il PM, al termine delle indagini preliminari ed in base ai risultati delle medesime, decide se esercitare l'azione penale (cioè avviare un processo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili), oppure richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l'archiviazione del procedimento.
Esecuzione dei giudicati
Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna in materia penale, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunziati nei giudizi da lui intrapresi.
Disposizioni di rilievo sono contenute anche nel Codice di Procedura Penale, nella legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato) e nel D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150)
L'organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, in base a quanto previsto nelle disposizioni normative e nelle risoluzioni del C.S.M. in data 5 luglio 2006, 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009, spetta al Capo dell'Ufficio che, attraverso il documento organizzativo, deve mirare al raggiungimento di tre fondamentali obiettivi:
1. ragionevole durata del processo
2. corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo;
3. efficienza nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.