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Attuazione delle disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 [articolo 24 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137]. Aggiornamento del 09 dicembre 2020

  • Caselle PEC per il deposito degli atti penali art. 24 c. 4 D.L. 137/2020;

  • Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 09 novembre 2020 nr. 10791;

  • Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.507/2020 del 12 novembre 2020;

  • Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.3566/2020 del 17 novembre 2020;


1) L'utilizzo dei seguenti indirizzi di posta elettronica è a far data dal 16 novembre 2020.

Indirizzo di Posta Certificata e Destinazione di utilizzo

  PEC 1- depositoattipenali1.procura.bologna@giustiziacert.it

 Ufficio Esecuzione.

 

  PEC2-  depositoattipenali2.procura.bologna@giustiziacert.it

 Atti relativi a procedimenti assegnati ai magistrati [diversi dagli atti seguenti l’avviso ex  articolo 415 bis c.p.p.], rispetto ai quali deve essere indicato con precisione il numero del fascicolo e il magistrato assegnatario, per consentire il corretto instradamento dell’atto all’interno del fascicolo cartaceo.  Tra tali atti, esemplificando, rientra la nomina del difensore  [PEC2, riservata al Procuratore, alla DDA ed ai magistrati  non assegnati alla DDA con il cognome che inizia con le lettere da A ad L].

 

PEC3-  depositoattipenali3.procura.bologna@giustiziacert.it

Atti relativi a procedimenti assegnati ai magistrati [diversi dagli atti seguenti l’avviso ex  articolo 415 bis c.p.p.], rispetto ai quali deve essere indicato con precisione il numero del fascicolo e il magistrato assegnatario, per consentire il corretto instradamento dell’atto all’interno del fascicolo cartaceo.  Tra tali atti, esemplificando, rientra la nomina del difensore  [PEC3, riservata ai Procuratori aggiunti, ai magistrati non assegnati alla DDA con il cognome da M a Z,  all’Ufficio DAS1 e all’Ufficio GdP].

 

Per le regole di invio si prega attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nell’allegata circolare prot. 507/2020 del 12 novembre 2020 , nonché ai relativi allegati [vds allegato  2020_3656_All._4].

In caso di un non corretto utilizzo dei predetti indirizzi di posta elettronica, l’addetto lo corrisponderà all’utente con mail di risposta automatica, usando il modulo anche questi altresì allegato.

 

2) Il deposito degli atti  conseguenti all’avviso di conclusione delle indagini.- Dal 30 ottobre 2020, data di entrata  in vigore del decreto legge n. 137 del 2020 e fino al 31 gennaio 2021,  è previsto - quale unica modalità:  ergo, con esclusione del deposito in presenza-  che il   deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415 bis, comma 3, del Cpp presso gli uffici della Procura della Repubblica debba avvenire [appunto, esclusivamente] “mediante deposito dal portale del processo telematico individuato  con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati [DGSIA] del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso..” [articolo 24, comma 1, del decreto legge cit.].

 

Si tratta dell’utilizzo del c.d. PDP (Portale Deposito Atti Penali), già previsto dall’articolo. 83 commi 12-quater.1 e 12-quater.2  del decreto legge n. 18/2020, come convertito in legge n.  27/2020, e successivamente interpolato dal decreto legge n. 28 del 2020, a sua volta convertito in legge n. 70 del 2020 .....[ vds allegata circolare prot. 3656/2020 del 17 novembre 2020]

Aggiornamento del 09 dicembre 2020 con importanti precisazioni [prot. int. 555 del 09 dicembre 2020]:

a)Per quanto riguarda la PEC,  gli allegati in PDF leggibili [gli unici trasmissibili con valore legale] sono solo quelli con firma digitale PADES e non invece quelli con firma digitale CADES [accettabili invece dal portale PDP].

b)Per quanto riguarda ancora la PEC, si ricorda che il deposito per mezzo del Portale del Processo Penale Telematico degli atti ex articolo 415 bis, comma 3,  c.p.p. non può avvenire per posta elettronica certificata ma solo a mezzo del portale PDP [con l’unica eccezione del deposito avvenuto l’ultimo giorno utile e previa dimostrazione del mancato funzionamento del PDP].

2020_3656_Attuaz._semplificaz_deposito_atti_doc_e_istanza_-_Art._24_d.l._137-2020_inizio_servizio
2020_3656_All._1
2020_3656_All._2_Manuale_utente_PDP
2020_3656_All._3_Schermate_per_difensori
2020_3656_All._4_

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