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TRASMISSIONE ATTI IN VIA TELEMATICA PRESSO PROCURA BOLOGNA - TURNI SEZIONE DI POLIZIA GIUDIAZIARIA
A) UTILIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

Indirizzo di Posta Certificata e Destinazione di utilizzo

PEC 1- depositoattipenali1.procura.bologna@giustiziacert.it

Ufficio Esecuzione.

PEC2-  depositoattipenali2.procura.bologna@giustiziacert.it

Atti relativi a procedimenti assegnati ai magistrati [diversi dagli atti seguenti l’avviso ex  articolo 415 bis c.p.p.], rispetto ai quali deve essere indicato con precisione il numero del fascicolo e il magistrato assegnatario, per consentire il corretto instradamento dell’atto all’interno del fascicolo cartaceo.  Tra tali atti, esemplificando, rientra la nomina del difensore  [PEC2, riservata al Procuratore, alla DDA ed ai magistrati  non assegnati alla DDA con il cognome che inizia con le lettere da A ad L].

A partire dal 5 febbraio 2021, non è più consentito l’utilizzo di tale PEC per l’invio delle nomine/rinunce al mandato  e delle opposizioni all’archiviazione.  Così come non è consentito l’inoltro via PEC degli altri atti indicati nel DM del 13 gennaio 2021, per cui già in precedenza si era escluso l’inoltro via PEC [querele/denunce].

PEC3-  depositoattipenali3.procura.bologna@giustiziacert.it

Atti relativi a procedimenti assegnati ai magistrati [diversi dagli atti seguenti l’avviso ex  articolo 415 bis c.p.p.], rispetto ai quali deve essere indicato con precisione il numero del fascicolo e il magistrato assegnatario, per consentire il corretto instradamento dell’atto all’interno del fascicolo cartaceo.  Tra tali atti, esemplificando, rientra la nomina del difensore  [PEC3, riservata ai Procuratori aggiunti, ai magistrati non assegnati alla DDA con il cognome da M a Z,  all’Ufficio DAS1 e all’Ufficio GdP].

A partire dal 5 febbraio 2021, non è più consentito l’utilizzo di tale PEC per l’invio delle nomine/rinunce al mandato  e delle opposizioni all’archiviazione.  Così come non è consentito l’inoltro via PEC degli altri atti indicati nel DM del 13 gennaio 2021, per cui già in precedenza si era escluso l’inoltro via PEC [querele/denunce].

In caso di un non corretto utilizzo dei predetti indirizzi di posta elettronica, l’addetto lo corrisponderà all’utente con mail di risposta automatica, usando il modulo anche questi altresì allegato.

Gli allegati in PDF leggibili [gli unici trasmissibili con valore legale] sono solo quelli con firma digitale PADES e non invece quelli con firma digitale CADES [accettabili invece dal portale PDP]

B) UTILIZZO DEL PDP [PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI].

L'inequivocabile disposto normativo, del quale si vuole dare attuazione, si esprime nel senso dell’esclusività dell'utilizzo del PDP [Portale Deposito Atti Penali] per l'inoltro di specifici atti quali il deposito ex articolo 415 bis del codice di procedura penale, ed a partire dal 5 febbraio 2021, anche l'opposizione all'archiviazione, la nomina o la revoca del mandato difensivo, la presentazione di denunce e querele da parte del difensore.

Peraltro, per consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa, questo Ufficio si è determinato in passato e conferma questa determinazione, di consentire il deposito a mezzo PEC, allorquando tale deposito avvenga l'ultimo giorno utile, ma previa dimostrazione del mancato funzionamento del PDP.

Questa regola è stata affermata in passato e ribadita per il deposito ex 415 bis del codice di procedura penale, ma può essere estesa anche alla opposizione all'archiviazione. Ovviamente questa regola non può valere per la nomina e la revoca del difensore, non essendoci termini di scadenza.

Questa regola non può valere, altrettanto ovviamente, per la presentazione delle denunce e delle querele da parte del difensore. 

Per queste ultime, peraltro, l'utilizzo esclusivo del PDP, così come affermato nei provvedimenti normativi, non esclude - e lo si ritiene preferibile anche per ragioni organizzative  - la presentazione presso le sezioni di polizia giudiziaria e in generale presso gli Uffici della polizia giudiziaria, oltre che negli altri modi consentiti dalla legge che non prevedano un accesso nell'Ufficio della Procura della Repubblica.

Tali metodiche, infatti, risultano consentite, perché non derogate dalla disciplina introdotta dal Decreto ministeriale, la quale disciplina va intesa solo nel senso di razionalizzare le modalità di trasmissione diretta all'Ufficio di Procura evitando il contatto tra l'utente e il personale giudiziario.

 

Si riportano,  in allegato, i turni della sezione di polizia giudiziaria anno 2021.

AGGIORNAMENTO 10.02.2021: 

Pubblicazione del provvedimento nr. 1076.ID del 05.02.2021 del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale ai sensi dell’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale individuati dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176[vds allegato].

AGGIORNAMENTO 14.04.2021:

Disposizioni attuative introdotte in Ufficio a seguito del decreto legge 1° aprile 2021 nr. 44[vds allegati: circolare del 6 aprile 2021 ed indicazioni attuative del 14 aprile 2021]. 

AGGIORNAMENTO 24.03.2022:

deposito degli atti sul portale PDP e caselle PEC- Proroga [vds allegata circolare prot.107 del 24 marzo 2022]. 

 

 

CIRCOLARI DI RIFERMINTO


  • Caselle PEC per il deposito degli atti penali art. 24 c. 4 D.L. 137/2020;

  • Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 09 novembre 2020 nr. 10791;

  • Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.507/2020 del 12 novembre 2020;

  • Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.3566/2020 del 17 novembre 2020;

  • Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr 366/2021 del 26 gennaio 2021;

  • Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.422/2021 del 27 gennaio 2021;

  • Turni della sezione di polizia giudiziaria anno 2021;

  • Provvedimento nr.1076ID del 05.02.2021 Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia che sostituisce il precedente provvedimento nr.10667.ID  del 4 novembre 2020;

  • Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.143/2021 del 6 aprile 2021;

  • Indicazioni attuattive  prot. nr. 152/2021 del 14 aprile 2021.

  • Deposito degli atti sul portale PDP e caselle PEC prot. 107/2022 del 24 marzo 2022.


2021_0366 Deposito degli atti-doc.- vigenza emergenza COVID 19- D.M. 13.01.2021
ALL.1.1
ALL.1.2
ALL.1.3
ALL.1.4
ALL.2
ALL.3.1
ALL.3
ALL.3.2
2021_0422 Deposito atti penali emergenza Covid 19-DM 13.01.2021- Precisazioni
provvedimento DGSIA 1076.ID 20210205
Prot. 152.21 Int. - Deposito atti PDP
Prot.143.21 Nuove norme deposito atti su PDP
Turni_Sezione_Polizia_Giudiziaria_anno_2022.pdf
2022_0107 INT PDP e PEC- proroga
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